
La ERREKAPPA EUROTERAPICI si è da tempo inserita nel novero delle medie aziende farmaceutiche nazionali, cosciente del ruolo da sempre perseguito, nel rispetto dell'etica comportamentale ad ogni livello. A conferma, la ERREKAPPA EUROTERAPICI ha coinvolto il management ed ogni dipendente e collaboratore responsabilizzandoli singolarmente, con l'adozione di un proprio codice di comportamento ad ogni livello, che tiene conto dei valori propri di una azienda impegnata a garantire una attività basata su eticità e deontologia.
Il codice etico di Errekappa Euroterapici S.p.A.
1. PREMESSE
Il Codice etico (di seguito il “Codice”), ha lo scopo di introdurre e rendere vincolanti in
Errekappa S.p.A. (di seguito la “Società”) i principi e le regole di comportamento rilevanti ai
fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs. n. 231/2001.
Il Codice è stato approvato dall’Amministratore Unico in data 9 ottobre 2003 e costituisce
documento ufficiale della Società. Esso è rivolto a: amministratori, dipendenti, consulenti,
collaboratori coordinati e continuativi, agenti, procuratori, terzi che, per conto della Società,
entrino in contatto con la Pubblica Amministrazione e/o con Pubblici Ufficiali/Incaricati di
Pubblico Servizio, italiani o esteri, anche soltanto occasionalmente, sia in Italia che all’estero
(quest’ultimi di seguito complessivamente denominati per semplicità la “Pubblica
Amministrazione” o “P.A.”).
Che cosa dispone il D.Lgs. n. 231/2001
Che cosa prevede il Decreto?
Il Decreto prevede che la Società sia responsabile per i reati
commessi nel suo interesse o vantaggio da:
a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza,
amministrazione o direzione della Società;
b) le persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei
soggetti sub a).
La Società non risponde del reato commesso dalle persone sopra
indicate, qualora dimostri (…tra l’altro) di aver:
- adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi e
di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello
verificatosi;
- affidato ad un Organismo dell’Ente il compito di vigilare
sul funzionamento e l’osservanza dei suddetti modelli.
Quali sono le responsabilità
per la Società?
Qualora la Società non sia in grado di provare quanto sopra
esposto essa stessa incorre nelle seguenti misure sanzionatorie:
a) Sanzioni pecuniarie: da un minimo di Euro 25.823 ad un
massimo di 1.549.371
b) Sanzioni interdittive (di durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2
anni):
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o
concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrarre con la P.A.;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o
sussidi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
c) Confisca: del prezzo o del profitto del reato;
d) Pubblicazione della sentenza di condanna.
Quali sono i rischi per i
soggetti che commettono uno
dei reati indicati dal
Decreto?
Chiunque commetta uno dei reati indicati dal Decreto sarà
personalmente e penalmente responsabile per la condotta illecita
che ha posto in essere.
Quali sono i reati che fanno
scattare la responsabilità
della Società?
CODICE PENALE
Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato;
Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
Art. 317 Concussione;
Art. 318 Corruzione per un atto d’ufficio;
Art. 319-ter, comma 1 Corruzione in atti giudiziari;
Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
(aggravato ai sensi dell’art. 319-bis)
Art. 319-ter, comma 2 Corruzione in atti giudiziari;
Art. 321 Pene per il corruttore;
Art. 322 Istigazione alla corruzione;
Art. 640, comma 2, n. 1 Truffa;
Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche;
Art. 640-ter Frode informatica;
Art. 453 Falsificazione di monete, spendita e introduzione
nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
Art. 454 – Alterazione di monete;
Art. 455 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto,
di monete falsificate
Art. 459 - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello
Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di
valori di bollo falsificati
Art. 460 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la
fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori
di bollo
Art. 461 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti
destinati alla falsificazione di monete, di valori di
bollo o di carta filigranata ;
Art. 464, 1° comma - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
Art. 464, 2° comma - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
Successivamente sono stati introdotti:
Art. 270-bis Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione
dell'ordine democratico;
Art. 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
Art. 600-bis Prostituzione minorile;
Art. 600-ter Pornografia minorile;
Art. 600-quinquies Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile;
Art. 601 Tratta di persone;
Art. 602 Acquisto e alienazione di schiavi;
CODICE CIVILE
Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali
Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei
creditori;
Art. 2623 c.c. Falso in Prospetto
Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della
società di revisione
Art. 2625 c.c. Impedito controllo
Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti
Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e riserve
Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della
società controllante
Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori
Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale
Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei
liquidatori
Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull’assemblea
Art. 2637 c.c. Aggiotaggio
Art. 2638 c.c. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità
pubbliche di vigilanza
Cos’è un Modello di
organizzazione e di gestione?
Un complesso di regole, strumenti e condotte, costruito
sull’evento reato, funzionale a dotare la Società di un efficace
sistema organizzativo e di gestione ragionevolmente idoneo ad
individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti poste in
essere dall’ente stesso o dai soggetti sottoposti alla sua direzione
e/o vigilanza.
Il Modello si compone dei seguenti elementi:
- procedure operative e protocolli per la formazione/attuazione
delle decisioni;
- Organismo di Vigilanza;
- Sistema disciplinare interno;
- Attività di formazione specifica;
- Codice etico;
Che cos’è un codice etico?
Il codice etico è un documento ufficiale della Società che
contiene l'insieme dei principi cui essa informa la propria attività
e quella dei soggetti che operano per suo conto. Tale codice mira
a raccomandare, promuovere o vietare determinati
comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto
a livello normativo. Il codice è un documento voluto ed
approvato dal massimo vertice della società.
Chi è un Pubblico Ufficiale?
L’art. 357 c.p. definisce il pubblico ufficiale colui che “esercita
una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.
E’ pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di
diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla
formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica
Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri
autoritativi o certificativi”.
- Sono norme di diritto pubblico quelle che sono volte al
perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un
interesse pubblico.
-Il potere autoritativo è quel potere che permette alla P.A. di
realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi, rispetto
ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si
tratta dell’attività in cui si esprime il c.d. potere d’imperio,
che comprende sia i poteri di coercizione ( arresto,
perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge
(accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di
supremazia gerarchica all’interno di pubblici uffici.
- Il potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore
il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di
falso.
Chi è un Incaricato di
Pubblico Servizio?
L’art. 358 c.p. definisce la persona incaricata di un pubblico
servizio colui che “a qualunque titolo presta un pubblico
servizio”.
- “a qualunque titolo” deve intendersi nel senso che un
soggetto esercita una pubblica funzione, anche senza una
formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico
servizio “di fatto”). Non rileva, infatti, il rapporto esistente
tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.
- per “Pubblico Servizio” si intende un’attività disciplinata da
norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma
caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e
certificativi.
A titolo esemplificativo, rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale e/o di
Incaricato di Pubblico Servizio:
- Medico di guardia
- Medico convenzionato con SSN
- Dipendenti Universitari
- Componente commissione Gare d’ Appalto ASL
- Militari della Guardia di Finanza o NAS
- Militari dei Carabinieri
- Vigili Urbani
- Medico dipendente del SSN
- Specialista convenzionato, cosiddetto “interno” che svolge
attività negli ambulatori del SSN
- Medico di base e pediatra di libera scelta convenzionato
- Medico universitario che presta assistenza in regime di
convenzione
- Medico dipendente con rapporto di collaborazione
coordinata e continuata con istituti di ricovero e cura
(pubblici e privati)
- Medici dipendenti di “Organismi Pubblici” (Enti finanziati
in misura superiore al 50% da denaro pubblico)
2. VALORI
La Società intende assicurarsi che i propri dipendenti, i soggetti posti in posizione apicale
nonché tutti coloro che agiscono per conto della Società nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, italiana ed estera, non commettano reati che possano, non solo screditare
l’immagine della Società stessa, ma anche comportare l’applicazione di una delle sanzioni
pecuniarie e/o interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/2001.
A tal fine, la Società ha inteso adottare il presente Codice etico, volto ad introdurre un sistema
di principi che dovranno ispirare il comportamento di tutti i soggetti appartenenti alla Società o
che agiscono per suo conto nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni italiane o estere o
loro rappresentanti, sia in Italia che all’estero.
Il Codice, quindi, si innesta in un più generale progetto finalizzato ad attribuire un’identità etica
a questa Società, esplicitando i valori che la Società vuole rispettati in tutti i comportamenti
posti in essere dai propri componenti.
E’ in virtù di tale proponimento che la Società intende riaffermare con grande forza che la
correttezza e la liceità nel lavoro e negli affari costituiscono e costituiranno sempre un valore
imprescindibile di questa Società.
3. PRINCIPI
3.1 PRINCIPI GENERALI
PRINCIPIO 1 La Società ispira la propria attività ai principi contenuti nel presente
Codice.
PRINCIPIO 2 La Società ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e
regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa opera, a cui dovranno
attenersi gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, nonché i
consulenti, collaboratori coordinati e continuativi, agenti, procuratori e
terzi che agiscono per conto della Società con la Pubblica
Amministrazione italiana ed estera.
PRINCIPIO 3 La Società ispira la propria attività alle regole deontologiche cui la stessa
ha formalmente aderito ed alle quali dovranno attenersi gli Organi
sociali ed loro componenti, i dipendenti, nonché i consulenti,
collaboratori coordinati e continuativi, agenti, procuratori e terzi che
agiscono per conto della Società con la Pubblica Amministrazione
italiana ed estera.
PRINCIPIO 4 Gli Organi sociali ed i loro componenti, ed i dipendenti sono tenuti al
rispetto delle procedure operative aziendali.
3.2 PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
PRINCIPIO 5 La Società, gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, i
consulenti e collaboratori, gli agenti, i procuratori ed in genere i soggetti
terzi che agiscono per conto della Società medesima nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, ispirano ed adeguano la
propria condotta al rispetto dell’imparzialità e del buon andamento cui è
tenuta la Pubblica Amministrazione.
I contatti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, sono
limitati a chi è pecificatamente e formalmente incaricato dalla Società
di trattare o di avere contatti con tali amministrazioni, funzionari
pubblici, enti, organizzazioni e/o istituzioni.
PRINCIPIO 6 La Società condanna qualsiasi comportamento, per suo conto posto in
essere dagli Organi sociali e loro componenti o dai dipendenti della
Società ovvero da soggetti terzi (consulenti, collaboratori coordinati e
continuativi, agenti, procuratori e terzi) che agiscono per conto della
Società medesima, consistente nel promettere od offrire, direttamente
od indirettamente, denaro, servizi, prestazioni od altre utilità a Pubblici
Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o esteri o loro parenti,
salvo che si tratti di doni o altre utilità di modico valore e in ogni caso
rientranti negli usi, costumi o attività legittimi, da cui possa conseguirne
per la Società un indebito o illecito interesse o vantaggio.
PRINCIPIO 7 Le persone incaricate dalla Società di seguire una qualsiasi trattativa
d’affari, richiesta o rapporto con la P.A. italiana e/o straniera, non
devono per nessuna ragione cercare di influenzare illecitamente le
decisioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio che
trattano e che prendono decisioni per conto della P.A. italiana o
straniera.
Nel corso di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto commerciale
con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o
esteri, non possono essere intraprese – direttamente o indirettamente –
le seguenti azioni:
- proporre - in qualsiasi modo - opportunità di impiego e/o commerciali
che possano avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di
Pubblico Servizio a titolo personale o per interposta persona;
- offrire in alcun modo denaro o altra utilità;
- compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i Pubblici Ufficiali
italiani o stranieri a fare o ad omettere di fare qualcosa in violazione
delle leggi dell’ordinamento cui appartengono.
PRINCIPIO 8 E’ proibito intrattenere rapporti di lavoro dipendente con ex impiegati
della P.A., italiana o estera, (o persone da loro segnalate) che a motivo
delle loro funzioni istituzionali abbiano intrattenuto rapporti con la
Società, salvo che detti rapporti non siano stati preliminarmente ed
adeguatamente dichiarati alla Direzione Risorse Umane e valutati
dall’Organismo di Vigilanza prima di procedere all’eventuale
assunzione.
PRINCIPIO 9 Deve essere rispettato il vincolo di destinazione di contributi, sovvenzioni
o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di
opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ottenuti dallo
Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee anche di modico
valore e/o importo.
PRINCIPIO 10 La Società condanna qualsiasi comportamento volto ad ottenere da parte
dello Stato, delle Comunità europee o di altro ente pubblico qualsiasi
tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione
dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o
falsificati ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute o, più
genericamente, per il tramite di artifici o raggiri compresi quelli
realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad
indurre in errore l’ente erogatore.
PRINCIPIO 11 I soggetti terzi che operano per conto della Società hanno l’obbligo di
astenersi dall’intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione,
italiana o estera, in ogni caso in cui sussistano situazioni di conflitto
d’interesse.
La Società non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, italiana o estera, da soggetti terzi in riconosciuta
posizione di conflitto d’interesse, salvo che detta situazione non sia stata,
in via preliminare, adeguatamente dichiarata all’Organismo di Vigilanza
e da quest’ultimo valutata in ordine alla possibilità di conferire il
suddetto potere di rappresentanza.
PRINCIPIO 12 La Società può instaurare ogni sorta di rapporto, anche di consulenza,
con il mondo scientifico e con i suoi esponenti, italiani e stranieri, purché
sia garantita la congruità, l’adeguatezza, l’inerenza e la documentazione
del rapporto.
La Società intratterrà rapporti di collaborazione con le Società
scientifiche e con le Associazioni mediche, unicamente se ispirati alla
divulgazione della conoscenza scientifica ed al miglioramento di quella
professionale e, in ogni caso, con enti di provata affidabilità e di levatura
nazionale affinché sia ben nota e documentata la missione.
3.3 PRINCIPI DELL’ORGANIZZAZIONE
PRINCIPIO 13 Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine,
deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata,
registrata ed in ogni tempo verificabile.
1) Le procedure che regolano le operazioni devono consentire la possibilità
di effettuare controlli sulle caratteristiche della transazione, sulle
motivazioni che ne hanno consentito l’esecuzione, sulle autorizzazioni
allo svolgimento, sull’esecuzione dell’operazione medesima;
2) Ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto
somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili
appartenenti alla Società, deve agire dietro autorizzazione e fornire a
richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo.
PRINCIPIO 14 I dipendenti ed i soggetti che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o
servizi, incluse anche le consulenze esterne, per conto della Società
devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità
e liceità ed operare con la diligenza del buon padre di famiglia.
PRINCIPIO 15 La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla
corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche
competenze, rispetto a quanto atteso ed alleesigenze aziendali così come
risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione richiedente e, sempre,
nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.
Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli
aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto
della sfera privata e delle opinioni del candidato.
La Direzione Risorse Umane, nei limiti delle informazioni disponibili,
adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di
clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione.
PRINCIPIO 16 La Società si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione
aziendale gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali, dei
dirigenti e dei dipendenti siano tali da non indurre a comportamenti
illeciti e siano, invece, focalizzati su di un risultato possibile, specifico,
concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il loro
raggiungimento.
1. Eventuali situazioni di difficoltà o di conflitto con il suddetto
principio dovranno essere da chiunque segnalate tempestivamente
all’Organismo di Vigilanza affinché provveda a porre in essere le
eventuali azioni correttive.
PRINCIPIO 17 Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità
ed originalità della documentazione prodotta e delle informazioni rese
nello svolgimento dell’attività di propria competenza.
3.4 PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI SOCIETARI
PRINCIPIO 18 La Società condanna qualsiasi comportamento da chiunque posto in
essere volto ad ausiliare, incoraggiare, facilitare ed indurre gli
Amministratori della Società a violare uno o più dei principi di seguito
indicati.
PRINCIPIO 19 La Società condanna qualsiasi comportamento da chiunque posto in
essere volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle
informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali previste per legge, dirette ai soci, al pubblico e alla
società che effettua la revisione contabile.
1. Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a
verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle
informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra
indicati.
PRINCIPIO 20 La Società esige che gli Amministratori, i Responsabili di funzione ed i
dipendenti tengano una condotta corretta e trasparente nello
svolgimento delle loro funzioni, soprattutto in relazione a qualsiasi
richiesta avanzata da parte dei soci, del collegio sindacale, degli altri
organi sociali e della società di revisione nell’esercizio delle loro
rispettive funzioni istituzionali.
PRINCIPIO 21 E’ vietato porre in essere qualsiasi comportamento da parte degli
Amministratori della Società volto a cagionare una lesione all’integrità
del patrimonio sociale.
PRINCIPIO 22 Gli Amministratori non devono effettuare riduzioni del capitale sociale o
fusioni con altra società o scissioni allo scopo di cagionare un danno ai
creditori.
PRINCIPIO 23 E’ vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a
influenzare la volontà dei componenti l’assemblea dei soci per ottenere
l’irregolare formazione di una aggioranza e/o una deliberazione
differente da quella che diversamente sarebbe stata assunta.
PRINCIPIO 24 E’ vietato diffondere notizie false sia all’interno che all’esterno della
Società, concernenti la Società stessa, i suoi dipendenti, i collaboratori
ed i terzi che per essa operano.
PRINCIPIO 25 In occasioni di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche
competenti, gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti della
Società, i consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi che
agiscono per conto della Società devono mantenere un atteggiamento di
massima disponibilità e di collaborazione nei confronti degli organi
ispettivi e di controllo.
1. E’ vietato ostacolare, in qualunque modo, le funzioni delle Autorità
pubbliche di vigilanza che entrino in contatto con la Società per via delle
loro funzioni istituzionali.
4. ORGANI E MECCANISMI DI CONTROLLO
4.1 L’ORGANISMO DI VIGILANZA
4.1.1 Identificazione
L’Organismo di Vigilanza è deputato al controllo ed all’aggiornamento del Modello
organizzativo e di gestione e del Codice etico.
Tale organismo deve essere interno alla Società (art. 6. 1, b) del D.Lgs. 231/2001), deve
svolgere attività specialistiche che presuppongano la conoscenza di strumenti e tecniche ad hoc
e deve essere caratterizzato da continuità d’azione.
La funzione deve essere comunque attribuita ad un organo situato in elevata posizione
gerarchica all’interno dell’organigramma aziendale, evidenziando la necessità che, nei limiti del
possibile, a questa collocazione si accompagni la non attribuzione di compiti operativi che,
rendendo tale organo partecipe di decisioni ed attività operative, ne “inquinerebbero”
l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.
L’O.d.V. è una figura che riporta direttamente ai vertici della Società, sia operativi che di
controllo, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei
compiti che gli sono affidati.
Errekappa Spa ha istituito il proprio Organismo di Vigilanza nominando un Compliance
Officer:
- è un unico soggetto dipendente della Società nominato dall’Amministratore
Unico/Consiglio di Amministrazione, particolarmente qualificato ed esperto nelle materie
rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, in modo da garantire all'Organismo adeguata
competenza in ambito legale, contabile e giuslavoristico, nonché in possesso dei requisiti di
onorabilità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
- riporta direttamente all’AU/CdA;
- è dotato di autonomi poteri di intervento nelle aree di competenza. A tal fine, nonché per
garantire lo svolgimento con continuità dell'attività di verifica circa l'adeguatezza e l'idoneità
del Modello, l'Organismo si avvale di personale interno e/o di collaboratori esterni;
- è dotato di un proprio “piano di lavoro” redatto dallo stesso e ratificato dall’AU/CdA.
A tutela dell’autonomia ed indipendenza, modifiche alla struttura, ai poteri e al funzionamento
dell'Organismo di Vigilanza possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere adottate
dall’AU/CdA ed adeguatamente motivate. La revoca è prevista solo per giusta causa.
4.1.2 Requisiti
Sono riconducibili a:
a) autonomia e indipendenza: mirano a garantire che l’Organismo di Vigilanza non sia
direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività
di controllo e, soprattutto, la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti
diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Tali requisiti si possono ottenere
garantendo all’Organismo di Vigilanza una dipendenza gerarchica e un’attività di reporting
direttamente al Vertice aziendale, ovvero all’AU/CdA.
b) professionalità: è un organismo dotato di competenze tecnico-professionali e specialistiche
adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all’indipendenza,
garantiscono l’obbiettività di giudizio.
c) continuità di azione: è un organismo interno all’organizzazione, adeguato in termini di
struttura e risorse dedicate, nonché privo di mansioni operative che possano limitare
l’impegno necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate.
Al fine di attribuire all’Organismo di Vigilanza idonea capacità di reperimento delle
informazioni e quindi di effettività di azione nei confronti dell’organizzazione aziendale, sono
stabiliti, mediante il presente Modello, i flussi informativi da e verso l’Organismo medesimo.
4.1.3 Funzioni e poteri
All’Organismo di Vigilanza di Errekappa Spa è affidato sul piano generale il compito di
vigilare:
a) sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari in relazione alle
diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
b) sulla reale efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità
di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
c) sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di
adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali;
d) sull’adeguatezza, sull’applicazione e sull’efficacia del sistema sanzionatorio.
All’Organismo sarà affidato, su un piano operativo, il compito di:
• attuare le procedure di controllo previste dal Modello che trovano la loro
formalizzazione nel Piano di Lavoro dell’attività di controllo dell’O.d.V.;
• condurre ricognizioni dell’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento delle
procedure aziendali;
• effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici
posti in essere;
• sviluppare i programmi di formazione per il personale in collaborazione con i
responsabili di funzione;
• monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del
Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del
funzionamento del Modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
l’O.d.V. deve nella sua attività continuativa realizzare ed applicare procedure
operative per la migliore gestione formale dell’attività;
• raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del
Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui
trasmesse o tenute a sua disposizione costituendo il data base “formale” dell’attività
di controllo interno;
• coordinarsi con le altre funzioni aziendali nell’espletamento delle attività di
monitoraggio di loro competenza e previste nelle procedure;
• interpretare la normativa rilevante e verificare l’adeguatezza del sistema di controllo
interno in relazione a tali prescrizioni normative;
• verificare che gli elementi previsti per l’implementazione del Modello (adozione di
clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e
rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, adottando o
suggerendo l’adozione, in caso contrario, di un aggiornamento degli elementi stessi;
• verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
• riferire periodicamente all’AU/CdA in merito all’attuazione delle politiche aziendali
per l’attuazione del Modello;
• controllare l’effettiva presenza, la regolare tenuta e l’efficacia dei database a
supporto dell’attività ex D. Lgs. 231/2001;
• dotarsi per l’attività di cui ai punti precedenti di consulenti esterni professionalmente
adeguati.
L’Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato dalla struttura operativa ed ha
libero accesso ai dati, alle informazioni aziendali e a tutta la documentazione aziendale rilevante
e utile allo svolgimento delle proprie attività.
Gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, i consulenti ed i collaboratori coordinati e
continuativi, gli agenti, i procuratori ed i terzi che agiscono per conto della Società nei rapporti
con la P.A. sono tenuti a prestare la massima collaborazione nel favorire lo svolgimento delle
funzioni dell’Organismo di Vigilanza.
4.1.4 Modalità e periodicità del reporting agli organi societari
L’Organismo di Vigilanza della Errekappa Spa opera secondo due linee di reporting:
- la prima, su base continuativa, direttamente con l’AU;
- la seconda, su base periodica, attraverso i suoi verbali di controllo.
Annualmente, l’O.d.V. preparerà un rapporto scritto sulla sua attività per l’ Headquarter
europeo.
La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi privi di compiti
operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare
che l'incarico venga espletato dall’Organismo di Vigilanza con le maggiori garanzie di
indipendenza.
L’Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o
potrà a propria volta presentare richieste in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del
Modello o a situazioni specifiche.
Peraltro, l’Organismo di Vigilanza può rivolgere comunicazioni all’AU/CdA ogni qualvolta ne
ritenga sussistere l’esigenza o l’opportunità e comunque deve trasmettere allo stesso su base
periodica una relazione di carattere informativo, avente ad oggetto:
1) l'attività di vigilanza svolta dall’Organismo nel periodo di riferimento;
2) le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Errekappa
Spa, sia in termini di efficacia del Modello;
3) gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.
Gli incontri con i soggetti ed organi sopra indicati devono essere verbalizzati e copie dei verbali
verranno custodite dall’O.d.V. e dagli organismi di volta in volta coinvolti
4.2 LE SANZIONI
L’inosservanza dei principi contenuti nel presente Codice comporta l’applicazione delle misure
sanzionatorie contenute nel Sistema Disciplinare aziendale nei limiti ed in base alle specifiche
modalità ivi previste.
5. IL CODICE NELL’AZIENDA
5.1 CONOSCENZA
Il presente Codice è portato a conoscenza degli Organi sociali e dei loro componenti, dei
dipendenti, dei consulenti e collaboratori coordinati e continuativi, degli agenti, dei procuratori
e di qualsiasi altro soggetto terzo che possa agire per conto della Società nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione, italiana o estera. Tutti i citati soggetti sono tenuti ad apprenderne i
contenuti ed a rispettarne i precetti.
Eventuali dubbi applicativi connessi al presente Codice devono essere tempestivamente
sottoposti e discussi con l’Organismo di Vigilanza.
5.2 REPORTING INTERNO
Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del presente Codice e/o con le procedure
operative che compongono il Modello o di altri eventi suscettibili di alterarne la valenza e
l’efficacia, è tenuto a segnalarle prontamente all’Organismo di Vigilanza.
5.3 CONFLITTO CON IL CODICE
Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice etico dovesse entrare in
conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà
su qualsiasi di queste disposizioni.
Il presente Codice etico ha lo scopo di introdurre nella Società esclusivamente i principi e le
regole di condotta relativi a quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2001 e, pertanto, non intende
sostituire quanto disposto in codici etici aziendali o di categoria cui la Società ha eventualmente
aderito bensì integrarne il contenuto.
5.4 MODIFICHE AL CODICE
Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le stesse
modalità adottate per la sua approvazione iniziale.
6. GLOSSARIO
“Il Decreto”:
il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
“Il Modello di organizzazione e di gestione” (o anche il “Modello”) :
L’insieme delle procedure e degli strumenti che la Società ha adottato nella propria
organizzazione aziendale, ragionevolmente idonei ad assicurare la prevenzione dei reati di
cui al Decreto.
“La Società”:
Errekappa S.p.A., con sede in Milano – Via Ciro Menotti 1 /a
“Il Codice”:
il Codice etico.
“P.A.”:
la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali ed Incaricati di Pubblico Servizio, italiani
ed esteri, intesi nell’accezione più ampia.
“Pubblico ufficiale”:
il soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E’
pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti
autoritativi e aratterizzata dalla formazione della volontà della PA per mezzo di poteri
autoritativi o certificativi.
“Incaricato di pubblico servizio”:
coloro i quali, a qualunque titolo, svolgono un pubblico servizio, cioè, un’attività
disciplinata allo stesso modo della pubblica funzione, ma senza l’esercizio di poteri
autoritativi o certificativi.
“Pubblici Ufficiali stranieri”:
ogni soggetto che svolga una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa per conto
dello Stato a cui appartiene o che sia ritenuto “pubblico ufficiale” secondo le regole dell’ordinamento a cui appartiene. (ad es. agenti o dipendenti di uno Stato straniero, soggetti
appartenenti ad un’organizzazione internazionale).
“Sistema disciplinare interno”
la descrizione delle mancanze rilevanti sotto il profilo disciplinare, con le relative sanzioni.
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